Statuto

STATUTO DEL CLUB ITALIANO BRACCO FRANCESE (CIBF)

Armonizzato secondo le direttive dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del Club Italiano Bracco Francese del 16/05/2004, e ratificato dall’Assemblea Straordinaria del Club Italiano Bracco Francese del 26/11/2004 e del 15 marzo 2007, e modificato e approvato dall’Assemblea Straordinaria del 8 marzo 2008, e del giorno 30 aprile 2010 a seguito dell’approvazione delle modifiche proposte, dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Art. 1

E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata Club Italiano Bracco Francese.

Il Club Italiano Bracco Francese è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determine, assolvendo scrupolosamente tutti gli incarichi che da esso le saranno delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

Scopo dell’Associazione è il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo delle razze canine bracco francese, nei tipi “Gascogne” e “Pyrénée”, e dei bracchi di Francia delle razze bracco” Bleu d’Auvergne”, “Borbonese”, di “Saint Germain”, e “d’Ariege”,svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica, affidati dall’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine il Club Italiano Bracco Francese fornisce periodicamente all’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Il Club Italiano Bracco Francese riconosce il potere di indirizzo, vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), ed in particolare il potere dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) di nominare un Commissario Straordinario o ad Acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Il Club Italiano Bracco Francese presta all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) piena collaborazione, in particolare il Presidente dell’associazione ha l’onere:

a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI);

b) di comunicare all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

 

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei bracchi francesi ed assiste i suoi associati in tutte le iniziative di interesse generale volte al raggiungimento di tali scopi;

b) organizza manifestazioni, direttamente od in collaborazione con l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, con le Associazioni Cinofile da esso riconosciute, ovvero con altri Enti o Associazioni interessati, previo riconoscimento ed approvazione da parte dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana;

c) pubblica, anche via web, bollettino di informazione periodica per gli associati.

 

Art. 3.

La sede dell’Associazione è in Orbetello Stazione (GR) Strada Vicinale dei Poggi n° 7, 58015 Località Torre Vecchia. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita con semplice deliberazione del Consiglio.

 

ASSOCIATI

Art. 4.

Possono essere membri del Club Italiano Bracco Francese tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità ed interessati al miglioramento della razza bracco francese, la domanda di associazione dei quali, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo del Club Italiano Bracco Francese.

 

Art. 5.

Gli associati si dividono in ordinari e sostenitori.

Le due categorie si differenziano esclusivamente per la diversa quota associativa annuale. I membri sostenitori, infatti, sono tenuti a versare una somma superiore a quella dei membri ordinari, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare membri onorari persone, che abbiano acquisito benemerenze particolari, nel settore della cinofilia. Salvo quanto disposto dall’art. l5, i membri onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di voto gli associati di età inferiore ai diciotto anni.

 

Art. 6.

Per essere ammessi all’Associazione Club Italiano Bracco Francese è necessario presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due membri in qualità di presentatori. La domanda deve essere indirizzata al Presidente. Nella domanda il richiedente deve impegnarsi ad accettare lo Statuto del Club Italiano Bracco Francese e ad osservare la relativa disciplina, nonché rispettare le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea del medesimo.

Sulle domande presentate decide il Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto, in caso di rifiuto, ad ufficializzare i motivi. Avverso il diniego di adesione è ammesso il reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Club Italiano Bracco Francese, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno in corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

 

Art. 7.

L’iscrizione legittima l’associato a prendere parte alle attività del Club Italiano Bracco Francese per tutta la durata dell’annata in corso e per l’anno successivo, salvo che egli presenti le sue dimissioni, le quali dovranno pervenire al Presidente del Club Italiano Bracco Francese entro il 31 ottobre a mezzo lettera raccomandata.

 

Art. 8.

Nei confronti di ciascun membro il rapporto associativo si scioglie:

a) per dimissioni, presentate nei modi di cui all’art. 7;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea del Club Italiano Bracco Francese su proposta del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi nei quali il rapporto si scioglie limitatamente ad un associato, quest’ultimo resta responsabile per l’adempimento degli impegni assunti.

 

 

Art. 9.

Salvo quanto previsto dall’art. 15, l’esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione all’Associazione spetta in via esclusiva ai membri regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell’Associazione;

d) il Comitato dei Probiviri;

e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.

 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 11.

Salvo quanto stabilito dall’art. 15, l’Assemblea Generale è composta dagli associati in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità, ciascun associato, sia ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, cui abbia rilasciato delega scritta e firmata. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due associati. Non è ammesso il voto per posta.

Hanno diritto al voto tutti i soci di età superiore ai diciotto anni.

Le deleghe devono essere depositate dall’associato, cui sono state conferite, prima dell’inizio dell’Assemblea.

Sulla delega non sono ammesse correzioni né cancellazioni e non è consentito all’associato rappresentante farsi sostituire.

 

Art. 12.

L’Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente o, su sua richiesta, da un associato indicato dai presenti. L’Assemblea, prima di dare inizio all’esame dei punti all’ordine del giorno, elegge tra i presenti tre scrutatori, i quali hanno il compito di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate e, in caso di votazione segreta, di eseguire il computo dei voti.

 

Art. 13.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma di attività dell’anno in corso. L‘Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta, presentata al Presidente, da parte del Collegio Sindacale o di un terzo degli aventi diritto al voto.

 

Art. 14.

Il Presidente convoca l’Assemblea mediante invito agli associati a parteciparvi. Gli inviti devono essere inviati a mezzo posta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Negli inviti devono essere indicati l’ordine del giorno, la data, l’ora e la località della riunione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, in persona o per delega, almeno la metà più uno dei membri ordinari e dei soci sostenitori. L’Assemblea è valida in seconda convocazione, trascorsa un ora da quella indicata nell’invito, quale che sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. In caso di parità si procede immediatamente ad altra votazione e ciò sino al conseguimento della maggioranza necessaria per la decisione, I membri onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, ma,salvo quanto prescritto dall’art. 15, non hanno diritto al voto.

 

Art. 15.

L’Assemblea delibera con la partecipazione al voto di tutti gli associati maggiori di età:

a) sul programma generale dell’Associazione;

b) sui rendiconti finanziari;

c) sull’entità della quota associativa, prevista per ciascuna delle categorie di associati, così come indica all’art. 5;

d) su ogni altro argomento all’ordine del giorno, che non sia di competenza esclusiva di altro organo;

e) sulle modifiche al presente Statuto e sugli eventuali regolamenti che gli Organi dell’Associazione decideranno di adottare; tali modifiche possono essere proposte all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci, aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

f) sulla nomina degli Organi Associativi;

g) sullo scioglimento dell’Associazione e sulla ripartizione del fondo comune tra tutti gli associati. salvo che l’Assemblea stessa decida di devolverlo a fini di utilità generale.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è composto da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni solari, e sono rieleggibili. Un Consigliere è nominato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

Qualora durante tale periodo vengano a mancare fino a due Consiglieri l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione nel corso della prima riunione. I membri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio. Qualora venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto. I Consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare entro i due mesi successivi l’Assemblea, perché provveda alla sostituzione dell’intero Consiglio Direttivo.

 

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi dell’Associazione, così come indicati dallo statuto, conformemente alle deliberazioni dell’Assemblea Generale degli Associati. Ha competenza generale in ordine all’amministrazione dell’Associazione, redige e sottopone all’Assemblea i rendiconto morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi membri, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro di eventuali uffici. Delibera altresì sul cambiamento della sede dell’Associazione.

 

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario dell’Associazione.

 

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni quattro mesi, ma può essere convocato quando il Presidente, la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di altro impedimento del Presidente è presieduto dal Vicepresidente; in caso di assenza o di altro impedimento del Vicepresidente è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Alle riunioni deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La presenza alle riunioni, ex art. 2388 del codice civile, può essere assicurata mediante mezzi di telecomunicazione.

 

 

IL PRESIDENTE

Art. 20.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione; vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e che siano osservate le disposizioni statutarie. Inoltre il Presidente ha l’onere di relazionare all’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), così come previsto dall’art. 1.

In caso di urgenza può sostituirsi al Consiglio Direttivo nel prendere tutti i provvedimenti necessari; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo stesso nel corso della prima riunione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, che può anche non essere un Consigliere, ma che deve essere membro dell’Associazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto al voto.

 

FONDO COMUNE E AMMINISTRAZIONE

Art. 21.

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

a) di beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti;

b) delle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

 

Le entrate della società sono costituite:

I) dalle quote annuali versate dai soci;

II) da eventuali contributi concessi da enti e persone;

III) dalle attività di gestione;

IV) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.

 

Art. 22.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente ed illimitatamente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale degli Associati è trasmesso in copia all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

 

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23.

Le funzioni di vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, in particolare sotto il profilo contabile, sono affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’Assemblea procede anche all’elezione di un sindaco supplente. I sindaci devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno facoltà di parteciparvi.

 

NORME DISCIPLINARI

Art. 24.

Ogni membro dell’Associazione è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva; le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Colui il quale violi tali regole di comportamento o che comunque arrechi con il suo comportamento un danno morale o materiale all’Associazione è soggetto alle decisioni deliberate dal Collegio dei Probiviri, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

 

Art. 25.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall’Assemblea Generale dell’Associazione tra i suoi membri. La carica non è cumulabile con quella di Consigliere. Almeno uno dei membri effettivi dovrà avere una preparazione giuridica.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un membro dell’Associazione deve essere adottata a maggioranza e con la partecipazione del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, il membro dimissionario sarà temporaneamente sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, nel corso della quale si provvederà alla nomina.

 

Art. 26.

Gli addebiti a carico di un associato devono essere presentati al Consiglio Direttivo per iscritto e firmati, che li inoltra al Collegio dei Probiviri. Il collegio dei Probiviri li contesta all’interessato, il quale può presentare le proprie argomentazioni entro un termine di quindici giorni. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, sentito il Presidente dell’Associazione, con decisione scritta e motivata.

Il Collegio dei Probiviri può adottare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura e sospensione fino ad un massimo di tre anni.

b) In casi di particolare gravità, il Collegio può presentare all’Assemblea Generale degli Associati proposta motivata di espulsione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sua esecuzione. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano Bracco Francese, sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

L’Associazione Club Italiano Bracco Francese ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

 

Art. 27.

Le cariche non sono retribuite.

 

Art. 28.

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dopo l’approvazione dell’Assemblea degli Associati. Successive modifiche potranno essere proposte secondo quanto prescritto dall’art. 15 del presente Statuto.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 29.

La durata dell’Associazione è indeterminata. L’Associazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto, quando è diventato impossibile o quando siano venuti a mancare tutti gli associati.

Si scioglie altresì per deliberazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. l5.

 

Art. 30.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

 

Art. 31.

Il Club Italiano Bracco Francese presenterà una dettagliata relazione sulla situazione italiana dell’allevamento della razza tutelata, indicando gli obiettivi di selezione che intende perseguire ed in quanto tempo prevede di conseguirli. Il Club Italiano Bracco Francese dovrà relazionare all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) circa il conseguimento degli obiettivi di selezione con cadenza triennale o quinquennale. In occasione della presentazione della relazione iniziale, il Club Italiano Bracco Francese comunicherà se le sue relazioni saranno triennali o quinquennali. Tale opzione potrà essere modificata per giustificati motivi.